(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                      n. 13 del 14 marzo 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
    1. In attuazione dei principi della Costituzione italiana e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  che  garantiscono
l'eguaglianza giuridica e sociale, i diritti inviolabili e  i  doveri
inderogabili di solidarieta' dei singoli e delle formazioni  sociali,
la Regione Abruzzo riconosce, promuove e valorizza  l'associazionismo
di promozione sociale, come  espressione  di  liberta',  di  autonome
capacita' organizzative e di impegno sociale e civile dei  cittadini,
nonche' di convivenza solidale, di  mutualita'  e  di  partecipazione
attiva alla vita della comunita'. 
    2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione Abruzzo attua
la  legge  7  dicembre  2000,  n.  383  recante   "Disciplina   delle
associazioni di promozione sociale", mediante: 
    a) l'istituzione del Registro  regionale  delle  associazioni  di
promozione sociale; 
    b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale  sulle  associazioni
di promozione sociale nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale
di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 recante: "Norme  per
la  programmazione  e  l'organizzazione  dei  servizi  di  assistenza
sociale".