(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 14 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. In attuazione dei principi della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che garantiscono l'eguaglianza giuridica e sociale, i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarieta' dei singoli e delle formazioni sociali, la Regione Abruzzo riconosce, promuove e valorizza l'associazionismo di promozione sociale, come espressione di liberta', di autonome capacita' organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini, nonche' di convivenza solidale, di mutualita' e di partecipazione attiva alla vita della comunita'. 2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione Abruzzo attua la legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", mediante: a) l'istituzione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale; b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle associazioni di promozione sociale nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 recante: "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale".